Quando si applica art 17 comma 6 lettera a bis?

Domanda di: Clodovea Fabbri  |  Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023
Valutazione: 4.8/5 (63 voti)

L'articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che l'Iva va applicata con l'inversione contabile alle cessioni di immobili abitativi e strumentali laddove il cedente abbia optato nell'atto di vendita per l'imponibilità Iva.

Quando si applica il reverse charge art 17?

Il reverse charge edilizia si applica alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto, con l'obiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera. Il riferimento normativo per quanto riguarda l'inversione contabile nel settore edile è l'articolo 17 del DPR n.

Quando non si applica il reverse charge nel subappalto?

Dunque il reverse charge non può essere applicato nel rapporto tra appaltatore e committente ma solo tra subappaltatore e appaltatore principale.

Quando non si applica il reverse charge in edilizia?

Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).

Quando si applica l'art 17 comma 6 lettera a ter?

633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge (inversione contabile) per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” rese a soggetti passivi IVA.

Nuovo anatocismo ex art. 17 bis legge 49/2016 e Delibera CICR 3/8/2016: problemi interpretativi