L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, concesso dal Parlamento con legge, che estingue in tutto o in parte la pena principale inflitta (detentiva o pecuniaria), senza cancellare il reato. Si applica alle condanne passate in giudicato (indulto proprio) o durante il processo (indulto improprio) per reati commessi entro una data specifica fissata dalla legge.
E' possibile distinguere un indulto proprio, il quale estingue la pena inflitta con la condanna già passata in giudicato, ed un indulto improprio, che viene applicato durante il processo con la sentenza conclusiva del giudizio.
E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2].
Molte di queste domande sembrano assurde, poiché non esiste alcuna legge che preveda automaticamente un'amnistia o un indulto in caso di morte del Papa.