Il R.D.L. n. 692 del 1923 stabilisce l'orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell'orario normale è ammesso per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell'art.
Il docente può superare le 18 ore solo se le ore in più (fino a 6) gli vengono offerte dalla scuola in cui ha ricevuto l'incarico, secondo i criteri stabiliti dall'annuale circolare di Istruzioni operative per il conferimento degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore.
28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è definito e fissato che sono previste 25 ore per settimana per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Art.
89/2009, è definito in 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), qualora siano presenti servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività.
I risultati dell'indagine suggeriscono che il totale di ore settimanali effettivamente lavorate sia in media di poco inferiore a 36, composto da 18 di insegnamento e da circa 18 aggiuntive (Fig. 1).