Il R.D.L. n. 692 del 1923 stabilisce l'orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell'orario normale è ammesso per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell'art.
51/3 del CCNL/2007 prevede che l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
il docente non può avere una sola ora giornaliera di insegnamento) o il numero massimo di ore consecutive (es. il docente non può avere 5 ore consecutive), o comunque per particolari esigenze in relazione alla struttura organizzativa della scuola.
89/2009, è definito in 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), qualora siano presenti servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività.
Infine, il dirigente scolastico può assegnare ore eccedenti ai docenti di educazione fisica della scuola secondaria, per un massimo di 24 ore, per l'esecuzione di progetti sportivi extracurricolari approvati dal collegio dei docenti e previsti dal PTOF dell'istituto.