157 comma 1 statuisce che, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque, per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ovvero quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La regola vuole che ogni crimine si prescriva una volta che sia decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge, Non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se vengono puniti con la esclusiva pena pecuniaria (art. 157 c.p.).
Se siamo in primo grado è il 01 giugno 2025, se siamo in appello è 01 dicembre 2025 mentre se siamo in Cassazione il termine sarà 1 giugno 2026. Ho realizzato un furto il 01 dicembre 2020. Il termine è sempre di 6 anni, a cui aggiungere in caso di atti interruttivi 1 anno e mezzo (1/4 del termine di prescrizione).
Che cosa significa "Prescrizione del reato"? E' una modalità di estinzione del reato che si realizza quando, a causa del prolungato trascorrere del tempo, lo Stato esaurisce il proprio interesse a realizzare la pretesa punitiva di un soggetto in relazione ad un determinato reato.