L'articolo 60 della Costituzione, nella redazione attualmente in vigore, disciplina la durata di entrambi i rami del Parlamento, fissando a 5 anni la durata della legislatura tanto per la Camera dei deputati quanto del Senato della Repubblica.
In Italia una legislatura parlamentare ha durata di 5 anni, a parte i casi in cui avvenga uno scioglimento anticipato delle camere (da parte del Presidente della Repubblica in base all'art.
Non essendo soggetti al rinnovo in occasione delle tornate elettorali, i senatori a vita decadono dalla carica solo per decesso, rinuncia o a seguito di destituzione secondo i canonici meccanismi di decadenza parlamentare.
Il mandato elettorale dei senatori elettivi coincide con la legislatura e dura pertanto 5 anni, salvo dimissioni anticipate del senatore o scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l'opinione dei loro presidenti.
La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi: La prorogatio, prevista dall'art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l'organo scaduto continua a esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera.