Domanda di: Erminia Ferrari | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.6/5
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La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigen- ti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di: a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore e 10 minuti continuativi; b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore e 18 minuti continuativi.
19, comma 1, fissa l'orario di lavoro in 36 ore settimanali ripartite in cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità.
GDAP-020090 1-2007 del 22.06.2007 e n. GDAP-0222617-2008 del 27.06.2008. 6 giornate lavorative settimanali e di 2 giornate se invece viene stabilita o autorizzata su 5 giornate lavorative settimanali (legge 395/90 art. I I contratti e accordi seguenti); La programmazione plurisettimanale del servizio (A.Q.N.
Secondo l'art. 63, L. 121/1981, il personale di Polizia di Stato ha diritto a un giorno di riposo settimanale. Se, in caso di particolari esigenze dettate dal lavoro, il giorno di riposo non può essere fruito dal dipendente, questa giornata può essere recuperata entro le quattro settimane seguenti.