Risposta: L'aliquota Iva da applicare sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici è quella ordinaria, quindi adesso il 22%, anche se in presenza di ristrutturazioni. L'aliquota agevolata del 10% si applica esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati ai sensi dell'art. 31 L.
L'Iva al 10% si applica sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%. I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
L'Iva agevolata al 10% può essere applicata a lavori edili, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. In linea generale i casi in cui si applica l'Iva 10 per cento sono quelli relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa.
633/1972). Pertanto, le operazioni relative a tali beni sono assoggettate all'aliquota ordinaria, attualmente fissata al 21%, anche se l'acquisto è effettuato per la “prima casa”.
L'aliquota del 4% si applica ai beni finiti (prodotti per l'impianto idraulico, di riscaldamento elettrico, sanitari per i bagni, infissi ecc.) acquistati per la costruzione della prima casa.