Domanda di: Alberto Coppola | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.2/5
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In sintesi, tutte le componenti di danno diverse dal biologico (tra le quali è ricompreso il danno morale) sono risarcite in una somma corrispondente al 20% di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Il danno morale viene definito come sofferenza transeunte, turbamento psicologico contingente dell'individuo in dipendenza dal fatto illecito; esso coincide con il pretium doloris derivante dalla sofferenza intima patita dal soggetto in seguito all'illecito subito.
12060, in sintonia con un precedente del 2001, ha ribadito che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso.
Il risarcimento del danno emergente viene calcolato dal giudice sulla base della perdita di patrimonio che il soggetto è tenuto a dimostrare. Semplicemente, il giudice sentenzierà che la parte che ha causato il danno è tenuta a risarcire alla parte danneggiata l'ammontare di patrimonio perso.
Il danno morale può essere o meno associato al danno biologico, ma va valutato dal giudice indipendentemente dalla capacità del soggetto di produrre reddito.