Sì, un insegnante può licenziarsi (rassegnare le dimissioni volontarie) sia a tempo indeterminato che determinato, rispettando le procedure e le tempistiche previste. Di norma, le dimissioni dei docenti di ruolo decorrono dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo. La procedura richiede l'invio telematico del modulo sul portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it).
Il docente con contratto a tempo determinato può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione al Dirigente Scolastico e indicando la data di decorrenza delle stesse.
Come dimettersi da un contratto a tempo indeterminato scuola?
Qualora un dipendente della scuola voglia cessare il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà presentare regolare istanza di dimissioni nella finestra temporale stabilita annualmente dal Ministero o, in alternativa, presentare istanza di dimissioni con il Page 4 prescritto preavviso in qualsiasi altro ...
Quanto preavviso per dimissioni tempo indeterminato scuola?
Preavviso: È necessario rispettare un preavviso che varia in base all'anzianità di servizio (2 mesi fino a 5 anni, 3 mesi fino a 10 anni, 4 mesi oltre 10 anni) e si deve continuare a lavorare fino al termine delle lezioni e delle attività in presenza.
Cosa mi spetta se mi licenzio da un contratto a tempo indeterminato?
In questi casi, il lavoratore che si dimette per giusta causa, oltre a essere esonerato dall'obbligo di preavviso in presenza di un contratto a tempo indeterminato, ha anche diritto ad accedere alle indennità di disoccupazione (NASpI).