Le registrazioni di conversazioni, telefoniche o ambientali, sono utilizzabili nel processo civile come prova documentale (art. 2712 c.c.), anche se effettuate all'insaputa dell'interlocutore, purché chi registra partecipi alla conversazione. Tali file sono ammessi se non contestati in modo specifico, chiaro e tempestivo dalla controparte, prevalendo spesso sul diritto alla privacy quando necessari per la difesa.
In sintesi, le registrazioni sono lecite se fatte in luoghi pubblici o se si è presenti alla conversazione, ma non possono essere divulgate senza conseguenze legali. Possono essere usate come prova in tribunale, con alcune limitazioni.
5259/2017). Le registrazioni video e fonografiche possono costituire prova in giudizio e vanno annoverate tra le c.d. prove costituite e, nello specifico, tra le prove meccanografiche, previste e disciplinate dall'art.
È assolutamente vietato registrare una conversazione tra terze persone, alla quale non si partecipa. Bisogna però prestare sempre attenzione al luogo in cui la registrazione viene effettuata perché, come abbiamo visto, registrare una conversazione nei luoghi di privata dimora è reato.
Più in dettaglio, la registrazione è lecita e vale come prova se viene fatta da chi è presente al dialogo e vi partecipa. Attenzione però: non è possibile invece registrare un dialogo nella dimora altrui, nella casa di abitazione o in luoghi ad essa equiparabili, quali l'ufficio, lo studio professionale o l'automobile.