L'uso dei DPI anticaduta diventa obbligatorio in Italia per i "lavori in quota", definiti dal D. Lgs. 81/08 come qualsiasi attività che espone a rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (terreno, pavimento, ecc.). Superata questa soglia, il datore di lavoro deve valutare il rischio e implementare misure preventive, privilegiando protezioni collettive, ma ricorrendo ai DPI di terza categoria (sistemi anticaduta) per i rischi residui.
Gli operatori che possono trovarsi a lavorare in quota (altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile) con rischio di caduta dall'alto, se non sono predisposte attrezzature di protezione di tipo collettivo, devono utilizzare protezioni individuali anti caduta o di trattenuta (art. 111 D. Lgs 81/2008).
L'installazione della linea vita diventa obbligatoria in tutti quei contesti lavorativi in cui si svolgono lavori oltre i 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile con conseguente rischio di caduta, come previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro del lavoro D. Lgs. 81/2008.
Qual è l'altezza minima da cui è obbligatorio l'uso di dispositivi anticaduta?
Attuate la seguente direttiva per garantire la sicurezza:
se l'altezza di caduta supera i 50 cm, le piattaforme di lavoro e gli accessi ai posti di lavoro su macchinari e impianti devono essere protetti con un parapetto fisso (conformemente alla norma SN EN ISO 14122-3).
81/08 che impone l'obbligo dell'utilizzo dei DPI per lavori in quota e stabilisce la formazione obbligatoria per il loro corretto utilizzo. Le aziende sono tenute a garantire l'adozione dei DPI appropriati in base ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.