L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio per l'affitto di immobili dotati di impianti di riscaldamento/climatizzazione. Il locatore deve consegnare l'APE all'inquilino al momento della registrazione del contratto, pena sanzioni da 1.000 a 4.000 euro (ridotte per contratti brevi). Non è sempre necessario allegarlo, ma va inserita una clausola di ricevuta.
Non è obbligatorio allegare l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di locazione in casi specifici, come locazioni brevi (<30 giorni), immobili esenti per categoria (es. box, cantine, magazzini, edifici agricoli non residenziali) o immobili inagibili, oltre che per l'affitto di singole unità immobiliari dove basta la clausola informativa e la consegna della copia, mentre l'obbligo di allegazione fisica è per gli interi edifici, ma è fondamentale inserire la clausola di informazione in tutti i casi per evitare sanzioni amministrative, che ora sostituiscono la nullità del contratto.
Il certificato APE non è obbligatorio per edifici industriali/artigianali (se riscaldati solo per produzione), rurali non residenziali senza climatizzazione, ruderi, scheletri strutturali, luoghi di culto, e locali accessori come cantine, garage e depositi, oltre a fabbricati isolati sotto i 50 mq o senza impianti di climatizzazione. L'esenzione vale anche per strutture temporanee, manufatti non assimilabili a edifici (es. piscine scoperte) e in alcuni casi di trasferimenti familiari.
Quando va allegato l'APE al contratto di locazione?
La conferma dell'avvenuta consegna deve essere riportata nel successivo contratto. Obbligo di allegazione: colui che registra il contratto (notaio) deve allegare all'atto l'APE dell'immobile oggetto del contratto stesso.
Attestato di prestazione energetica APE e affitto di un'abitazione: deroghe ed esenzioni da imposta di registro e marca da bollo. Le locazioni brevissime, vale a dire quelle con durata inferiore a un mese, non sono sottoposte ad obbligo di registrazione del contratto né di allegazione della Certificazione APE.