Con fonte del diritto la teoria generale del diritto indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
In questa voce, ci si riferirà in particolare alle fonti del diritto in Italia.
1. Che cosa sono le fonti del diritto? Comunemente si definiscono “fonti del diritto” l'insieme degli atti e dei fatti che un ordinamento giuridico o un determinato contesto socio-culturale reputano idonei a modificare o innovare l'ordinamento stesso.
Che cosa sono le fonti del diritto e come si distinguono?
Le fonti del diritto
Per fonti del diritto si intendono quei atti o fatti idonei a produrre diritto. Le fonti si dividono in: - Fonti di cognizione: i testi che contengono le forme giuridiche; - Fonti di produzione: tutti quei atti o fatti che producono norme giuridiche.
Le fonti atto dell'ordinamento nazionale sono la Costituzione, le leggi costituzionali, la legge ordinaria dello Stato, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti parlamentari, i referendum parlamentari, gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti.
Le fonti storiche sono i documenti o i materiali da cui è possibile trarre dati e testimonianze. L'uso critico di queste risorse permette allo storico di ricostruire un determinato arco cronologico all'interno di uno spazio geografico.