Domanda di: Dr. Luce Gentile | Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2026 Valutazione: 4.2/5
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L'articolo 600 del Codice Penale italiano disciplina il reato di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". Punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, o la riduca/mantenga in uno stato di soggezione continuativa, con reclusione da 8 a 20 anni COUNIPAR.
228 del 2003 era il seguente: «600. Riduzione in schiavitù. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.».
Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
«Art. 601 (Tratta di persone). - È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art.