L'articolo 628 del Codice Penale italiano disciplina il reato di rapina, punendo chiunque, per procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona. La pena prevista è la reclusione da 5 a 10 anni e una multa.
1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. 2.
L'estorsione si verifica quando una persona, tramite violenza o minaccia, costringe un'altra a compiere (o non compiere) un'azione, procurandosi così un ingiusto profitto a danno della vittima; il reato si perfeziona nel momento in cui la vittima, pur con la volontà limitata, esegue la richiesta, generando un danno patrimoniale e un profitto illecito per l'estorsore. Esempi includono il classico "pizzo", la minaccia di rivelare segreti imbarazzanti per ottenere denaro o la coercizione a firmare contratti svantaggiosi.
La violenza privata è disciplinata dall'articolo 610 del Codice Penale. Secondo questa norma, commette tale reato “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa”.
La pena prevista dall'art 628 cp per il reato di rapina è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 927 a 2500 euro. Nel caso di rapina aggravata invece la pena è la reclusione da sei a venti anni e la multa da 2000 a 4000 euro.