L'obbligo di buona fede è un principio cardine del diritto civile italiano che impone alle parti di un rapporto obbligatorio o contrattuale di comportarsi lealmente, onestamente e in modo trasparente, salvaguardando gli interessi della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Questo dovere opera durante le trattative (buona fede precontrattuale, art. 1337 c.c.), l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione del contratto (buona fede contrattuale, art. 1375 c.c.), configurando una regola di condotta oggettiva.
Convinzione soggettiva di operare rettamente: agire in buona fede. In partic., in diritto: b. soggettiva, ignoranza (non dipendente da negligenza grave) di ledere l'altrui diritto; b. oggettiva, onestà e correttezza di comportamento nei rapporti con gli altri.
— comportamento leale ed onesto nell'esecuzione degli impegni ed obblighi assunti: in tale accezione, la (—) costituiva parametro per valutare la correttezza o meno di un comportamento; — convinzione di non ledere l'altrui diritto.
28286). Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata (v.
, o buona fede, n.f. [pl. buonefedi] il convincimento di agire onestamente, senza ledere diritti altrui: essere in perfetta buonafede | fiducia, mancanza di sospetto: carpire la buonafede altrui.