Domanda di: Ing. Sabino Costantini | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.2/5
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I termini “albo” o “ordine”, in questo caso vengono utilizzati in senso tecnico. Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine (o un collegio) senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine.
Il professionista può, mediante l'iscrizione agli albi, mostrare di possedere requisiti e competenze previsti per l'esercizio della propria professione. L'iscrizione agli albi prevede infatti il superamento di un esame, definito esame di abilitazione.
Per l'iscrizione all'albo e' necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.
Per alcune professioni ordinistiche che fanno a capo al regime di riconoscimento automatico (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) la recente direttiva del 2013 ha rivisitato i requisiti minimi di formazione anche in termini di co- noscenze, competenze e abilità.
Perché la pubblica amministrazione denomina professioni anche alcune attività non dotate di albo e ordine professionale?
Sono numerosissimi i professionisti che operano senza appartenere ad un albo o un ordine professionale. Tecnicamente, i loro ambiti di servizio sono definiti “professioni non regolamentate“, poiché non sono mai state oggetto di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.