La differenza è rinvenibile nel fatto che, come visto, il primo consiste fondamentalmente nell'appropriazione indebita di una cosa mobile da parte del Pubblico ufficiale. Nel reato di concussione invece, il Pubblico ufficiale costringe un'altra persona a farsi dare o premettere denaro o altra utilità.
314. (Peculato). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
L'art. 314 raffigura il peculato nel fatto delle dette persone che, avendo per ragione del loro ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione, se lo appropriano, ovvero lo distraggono a profitto proprio o di altri.
Delitto commesso da un pubblico ufficiale, o da persona incaricata di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.
Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.