Tares/Tari. Dapprima il decreto salva Italia aveva introdotto la Tares (ex Tarsu), il tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili e poi la legge di stabilità 2014 ha sostituito la Tares con la Tari, la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 1 gennaio 2014.
del 15 novembre 1993, n. 507 (“revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Di per sé la IUC, in qualità di singola imposta da pagare, non esiste, ma più esattamente è il risultato dell'unione di tre diverse imposte: IMU (sul possesso degli immobili); TASI (sui servizi indivisibili del Comune), abolita però a decorre dal 2020 e confluita nell'IMU; TARI (sulla raccolta rifiuti del Comune).
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è prevista dal D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, con la quale si paga il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune.