Domanda di: Ethan Guerra | Ultimo aggiornamento: 15 marzo 2026 Valutazione: 4.9/5
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Chi si spaccia per poliziotto commette principalmente il reato di Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), punito con la reclusione fino a due anni. Se l'azione mira a procurare un vantaggio o un danno, si configura anche la Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
Dispositivo dell'art. 337 Codice Penale. Chiunque usa violenza o minaccia(1) per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339](2).
L'usurpazione di tito E onori che però non è più reato ma è un illecito amministrativo. Se invece un soggetto si finge poliziotto per trarre in inganno qualcuno e un vantaggio anche non economico si rischia di commettere il reato di sostituzione di persona.
Chiunque usa violenza o minaccia(1) a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio [328], è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339].
Non fermarsi all'alt della polizia è di per sé un illecito amministrativo (multa e punti patente), ma può diventare reato di resistenza a pubblico ufficiale (Art. 337 c.p.) se si usano violenza o minaccia per opporsi, o se la fuga è particolarmente pericolosa, creando un pericolo per la sicurezza pubblica (es.