Il tecnico incaricato del progetto e dell'asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell'inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l'informazione scritta allo Sportello unico per l'edilizia.
La Comunicazione può essere fatta dal proprietario o il progettista incaricato. All'avvio effettivo dei lavori e comunque solo dopo aver ricevuto l'Atto di Concessione o Autorizzazione Edilizia oppure dopo aver presentato la Denuncia di Inizio Attività.
Il responsabile dei lavori è la figura alla quale il committente può demandare parte dei propri obblighi in materia di sicurezza. Si tratta di una figura predominante all'interno di un cantiere edile, in quanto rappresenta la punta gerarchica data la sua responsabilità sull'opera e sulla sicurezza dei lavoratori.
L'apertura di un cantiere è quindi subordinata alla comunicazione all'ufficio IVA, all'INAIL e ad alcuni adempimenti fiscali. L' art. 35 del DPR 633/1972 indica che l'apertura del cantiere deve essere indicata in via telematica dall'impresa entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate, così come le eventuali variazioni.
A differenza del passato in cui, per la ristrutturazione di un appartamento bisognava presentare la DIA (Denuncia Inizio Attività) ed attendere i 30 giorni del "silenzio-assenso" prima di iniziare i lavori, la CILA permette di avviare i lavori immediatamente, nello stesso giorno in cui viene presentata al Comune.