Quando un creditore non ottiene un pagamento spontaneo da parte del debitore può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata che, sui crediti di denaro, è il cosiddetto pignoramento. A decidere se avviarlo e quale forma scegliere è lo stesso creditore.
Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
In una corretta procedura di pignoramento presso terzi la notifica è un atto di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario, mentre il precetto e l'atto di citazione possono essere notificati direttamente dal legale del creditore sia tramite raccomandata A/R che a mezzo PEC.
La scelta se avviare o meno il pignoramento è rimessa al creditore. È sempre lui a scegliere il tipo di pignoramento da eseguire che può essere: mobiliare: oggetto del pignoramento sono i beni mobili presenti in casa del debitore come gli arredi, i gioielli, i quadri, la televisione, ecc.
1° FASE: il pignoramento: atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell'ufficio esecutivo; 2° FASE: la liquidazione dell'attivo: i suddetti beni vengono trasformati in una somma di denaro; 3° FASE: la distribuzione forzata di quanto ricavato ai creditori[5].