Solitamente, chi fa valere la prescrizione è stato convenuto in un giudizio promosso dal titolare del diritto. In tal caso, la prescrizione deve essere eccepita col primo atto difensivo, ossia nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza.
il debitore eccipiente (ossia il debitore che solleva l'eccezione di prescrizione) è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge (nel caso in esame, tre anni), il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito ma con forme limitate.
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo' far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.
Note. (1) La prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto.
157 comma 1 statuisce che, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque, per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ovvero quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.