In base al diritto civile italiano, la buona fede è generalmente presunta (art. 1147 c.c.), il che significa che non deve essere provata da chi agisce, mentre spetta alla controparte dimostrare la mala fede. Tuttavia, in specifici casi come il pagamento al creditore apparente, chi invoca la tutela deve provare la propria buona fede.
Il possesso di buona fede è disciplinato dall'art. 1147 c.c., secondo cui “È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto”.
La buona fede non si presume, ad esempio, nell'acquisto della proprietà per accessione invertita (v. accessione, buona fede invertita) (art. 938 c.c.) o nel pagamento al creditore apparente (v. creditore, buona fede apparente) (art.
Secondo Cassazione 9651/2016 "In senso soggettivo, per “buona fede” si intende lo stato di ignoranza o l'erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per “mala fede” si intende la scienza, la consapevolezza, l'esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica.
Differenza tra correttezza diligenza e buona fede?
(1) La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede (v. 1175 c.c.). Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso.