i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.
Non possono applicare il regime i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8), del DPR n. 633/72. Oppure di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Non possono adottare il regime forfetario le società sia di persone che di capitali nonché le cooperative e le associazioni. La legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro il limite dei ricavi che consente l'accesso e al regime agevolato.