se il regolamento nulla dice in merito alla proprietà del sottotetto, allora esso è di proprietà comune, se, per le caratteristiche strutturali e funzionali, è idoneo all'uso comune; in caso contrario, appartiene al soggetto che solo può servirsene.
Se i lavori riguardano il sottotetto, come nel caso delle mansarde abitabili, e quindi è necessario apportare degli interventi di manutenzione, di coibentazione o di riparazione, la spesa è carico soltanto del proprietario della mansarda.
Il tetto non è definibile come condominiale, ovvero è di proprietà esclusiva di uno o più condomini. Ciò deve emergere dagli atti notarili. Il tetto, per sua struttura, non esercita la sua funzione su tutti gli appartamenti. Per esempio, quando ne sormonta alcuni ed esclude altri.
Il sottotetto può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando ha la funzione esclusiva di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo [3].
Qualora dal regolamento o dai rogiti non risulti precisata la proprietà del tetto, sarà la funzione stessa svolta dal medesimo a indicare a chi il tetto appartiene. Precisamente: se il tetto è costituito da un corpo unico che copre tutti gli edifici con continuità, allora sarà di tutti i residenti del condominio.