Domanda di: Monia Valentini | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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È il soggetto, diverso dagli organi giudiziari, che compie gli atti e subisce gli effetti dei provvedimenti del giudice. Le parti devono avere il libero esercizio dei diritti che fanno valere in giudizio (art. 75 del c.p.c.); talora debbono essere rappresentate e assistite (artt. 77-87 c.p.c.).
Nel diritto processuale penale italiano le parti sono il pubblico ministero, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
I soggetti principali sono tre: l'attore, (il soggetto che avvia il processo e deve esporre le sue ragioni), il convenuto (il soggetto che ha arrecato un torto ai danni dell'attore), il giudice civile (una parte terza che dopo aver sentito le ragioni dell'attore e le obiezioni del convenuto emette la sentenza).
Si chiama in causa un terzo allorché lo si coinvolge in un procedimento già pendente, poiché l'una o l'altra parte ritiene che tale terzo abbia con sé causa comune o debba prestare garanzie. La chiamata può avvenire su istanza di parte o per decisione del giudice.
Attore o parte attrice o parte attorea: chi promuove il processo per avere un risarcimento. Convenuto o parte convenuta: chi viene citato dall'attore per risarcire un danno.