Secondo la legge, la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in ...
Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone: quando il defunto ne ha manifestato la volontà su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta.
La cremazione è il processo per cui la salma del defunto viene ridotta in polvere e cenere; questi resti sono poi conservati in un'urna cineraria che può essere tumulata in un loculo o affidata ai familiari del defunto. Le ceneri però possono anche essere “disperse” in terra, in aria o in acqua.
Perché non si possono tenere le ceneri del defunto in casa?
La possibilità di conservare l'urna cineraria in casa è stata normalizzata dal Consiglio di Stato in base all'articolo 3 della Legge 130/01 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
Se la morte è dovuta a reato non è possibile procedere alla cremazione. Il “nulla osta” si ottiene solo se il medico necroscopo abbia firmato un certificato in carta libera dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.