Domanda di: Dr. Quarto Sanna | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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La figura dell'insegnante di sostegno a scuola è stata prevista dalla Legge n. 104 del 1992, che garantisce tale figura per tutti i bambini che hanno un handicap fisico, sensoriale o psichico (incluso il ritardo cognitivo), tale da rappresentare una disabilità.
La disabilità o l'handicap provocando difficoltà nell'apprendimento, nell'integrazione e nelle relazioni sociali scolastiche dello studente, danno diritto all'insegnante di sostegno. Per rispondere, quindi, alla domanda di apertura, possiamo dire che l'insegnante di sostegno spetta ai titolari della Legge 104.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).
Definisce quale soggetto beneficiario colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Promuove l'integrazione scolastica quale obiettivo di sviluppo delle potenzialità della persona.
Tra i compiti principali di questa figura professionale c'è sicuramente la promozione della socialità e dell'apprendimento: l'alunno non deve soltanto imparare le discipline ma deve anche apprendere come ci si relaziona con gli altri favorendo l'integrazione e l'inclusione scolastica e sociale.