La chiamata alle armi è obbligatoria e non può essere rifiutata. L'art. 52 della Costituzione sancisce che «il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge» e il rifiuto della chiamata alle armi viene considerato un reato.
In questo contesto, secondo il comma 3 dell'art. 1929 del codice militare, sono esclusi dalla chiamata alle armi coloro che fanno parte delle Forze di Polizia a ordinamento civile come Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Polizia locale e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso estremo in cui l'Italia dovesse entrare in guerra, a venire arruolati sarebbero i militari dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sia quelli in servizio che quelli il cui servizio in uno di questi corpi è cessato da non oltre 5 anni.
L'esonero dall'obbligo del servizio militare è previsto per: - l'unico figlio maschio o per il primo ed il secondo figlio maschio della vedova di guerra; - l'unico figlio maschio o per il primo ed il secondo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1^ e 2^ categoria.
Chi non ha fatto il militare deve andare in guerra?
L'art. 52 della Costituzione sancisce che «il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge» e il rifiuto della chiamata alle armi viene considerato un reato.