In caso di sconto in fattura, accordato ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio – convertito in legge 77/2020 – dal fornitore, quest'ultimo pattuisce con il committente un addebito del costo finanziario dell'operazione di cessione che gli consente di monetizzare la somma scontata.
Usufruendo dello sconto in fattura, il committente paga solo il 50% della somma prevista e l'altro 50% invece viene versato allo Stato dall'impresa fornitrice di lavori o servizi, la quale riceverà a sua volta delle detrazioni sulle tasse che annualmente è tenuta a versare all'erario.
Poiché lo sconto in fattura ha un importo equivalente a quello della detrazione, in caso di Bonus Ristrutturazione al 50% lo sconto praticato sarà corrispondente alla metà del costo dei lavori addebitati in fattura. E' il classico caso dei lavori agevolati di manutenzione e recupero edilizio.
Cosa sono gli oneri di attualizzazione sconto in fattura?
Sconto in fattura, gli oneri finanziari riaddebitati in fattura fanno parte del corrispettivo. L'addebito degli oneri finanziari nelle fatture relative alle prestazioni edili per cui è riconosciuto lo sconto, fanno parte del corrispettivo e, pertanto, oltre a rientrare nell'agevolazione sono assoggettati ad Iva.
Cosa rischia il committente con lo sconto in fattura?
Sconto in fattura: cosa rischia il committente? La circolare n. 30/E/ 2020 dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che i controlli vengono eseguiti sul committente, beneficiario della detrazione. Sempre secondo la circolare, i fornitori sono responsabili in solido solo in caso di concorso nella violazione.