Pertanto sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi: il debitore esecutato, il terzo proprietario del bene oggetto di esecuzione, il destinatario dell'atto esecutivo.
I soggetti legittimati a proporre un'opposizione all'esecuzione e per tanto definiti attori dell'azione, sono i debitori che subiscono tale esecuzione: il debitore, il terzo proprietario del bene pignorato o un soggetto comunque espropriato.
Quando si può proporre opposizione all'esecuzione?
Le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nel termine di decadenza di venti giorni: - dalla data di notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l'opposizione riguarda tali atti ed è proposta prima che abbia avuto inizio l'esecuzione; - dal giorno in cui l'atto esecutivo opposto fu compiuto, negli altri ...
3. I provvedimenti del giudice dell'esecuzione. L'articolo 618 del codice di rito disciplina i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in caso di opposizione agli atti esecutivi. In esso si stabilisce, innanzitutto, che è proprio il giudice dell'esecuzione a fissare dinanzi a sè l'udienza di comparizione delle parti.
Quali sono i soggetti astrattamente Legittimati all'opposizione agli atti esecutivi?
Legittimati all'opposizione, sono il debitore, il terzo assoggettato all'esecuzione e tutti i soggetti che sono destinatari dell'atto. Anche i creditori, che di solito sono i soggetti passivi dell'opposizione, possono proporla quando l'atto esecutivo pregiudica i loro diritti.