Domanda di: Rosalba De Santis | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto(1). Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta(2). La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione(3).
La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo dell'imputato, che come tale può essere esercitato esclusivamente dall'interessato, personalmente ovvero - al più - mediante un procuratore speciale all'uopo nominato.
Solitamente, chi fa valere la prescrizione è stato convenuto in un giudizio promosso dal titolare del diritto. In tal caso, la prescrizione deve essere eccepita col primo atto difensivo, ossia nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza.
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo' far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.