Domanda di: Sig. Tazio Rossi | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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56, comma 4, del CCNL Scuola 2006-2009 che prevede: “Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
190/2014. Tanto premesso, in assenza del coordinatore amministrativo, il dirigente scolastico, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, potrà conferire un incarico all'assistente amministrativo al fine di provvedere alla sostituzione del DSGA assente.
Cosa spetta all'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA?
All'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA spetta l'indennità di direzione per i giorni di effettiva sostituzione mentre non spetta l'indennità di funzioni superiori in quanto non trattasi di posto vacante (cfr. Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – Nota del 7 dicembre 2012 n. 104476).
In caso di assenza del DSGA, il sostituto è l'assistente amministrativo titolare della II posizione economica, in quanto risorsa interna tenuta alla supplenza del DSGA (art. 2 sequenza contrattuale 25.7.2008).
Area Tematica: Personale a.t.a. La DSGA del nostro istituto sarà assente per 5 mesi per congedo obbligatorio per maternità. L'Assistente Amministrativa titolare della seconda posizione economica assumerà l'incarico in sua sostituzione.