L'art. 221 c.p.p., stabilisce che "Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fomite di particolare competenza nella specifica disciplina", qualora invece il giudice intenda nominare un soggetto non iscritto nei relativi albi dovrà motivare tale scelta.
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
61 del Codice di Procedura Civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliare del giudice. Il CTU viene, dunque, nominato dal Giudice, con il compito di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale.
Il Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal Giudice deve fatturare le proprie prestazioni professionali direttamente al Tribunale anche se il pagamento venga effettuato dalle Parti in giudizio. Fino a qualche anno fa era prassi consolidata che il CTU emettesse la parcella alla Parte che provvedeva al pagamento.
In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l'esperto nominato dal giudice si dice perito. Presso i tribunali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale. Ai CTU e ai periti spetta un compenso.