Agli effetti della legge penale, s´intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Scegliendo di valorizzare l'accezione penale del termine, i congiunti sarebbero infatti genitori e figli, anche adottivi, il coniuge, le nuore, i suoceri, i generi e i cognati tra loro e infine i fratelli e le sorelle purchè conviventi.
GRADI DI PARENTELA Parenti di 1° grado: padre, figlio Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (abiatici: figli dei figli) Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio); nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella); zii (fratelli e ...
Qual è la condotta che integra il reato ex articolo 307 codice penale?
Per l'integrazione del reato sussidiario previsto dall'art. 307 c.p. il fatto di dare rifugio o vitto al partecipe dell'associazione o della banda armata richiede, da parte di chi presta tale assistenza, la necessaria consapevolezza dell'attualità e della permanenza dell'associazione o della banda armata.
Il codice penale italiano attualmente in vigore (codice Rocco), all'art. 17 distingue due diversi tipi di reato: il delitto (la cui pena può essere ergastolo, reclusione, multa) e la contravvenzione (la cui pena può essere arresto e ammenda).