(Deliberazione dello stato di guerra) 1. L'articolo 78 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. L'articolo in esame modifica l'art. 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra.
La facoltà di deliberare lo stato di guerra e di conferire all'autorità politica i poteri necessari a darne attuazione spetta alle Camere, secondo quanto stabilito dalla costituzione (articolo 78).
In caso di entrata in guerra a deliberarne lo stato è il Parlamento (ai sensi proprio dell'art. 78) che conferisce al Governo i pieni poteri necessari. I cosiddetti pieni poteri vengono assunti, in particolare, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro della Difesa e da quello degli Esteri.
L'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale avvenne con una serie di atti formali e diplomatici solo dopo nove mesi, il 10 giugno 1940, e fu annunciata da Mussolini stesso con un celebre discorso dal balcone di Palazzo Venezia.