Come è cambiato il subappalto?

Domanda di: Ingrid Rizzo  |  Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023
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il subappalto non potrà superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture; resta l'obbligo di non cessione del contratto (prevista dall'articolo 105, comma 1 del d.

Cosa cambia nel subappalto?

Proprio il Decreto legge n. 77/2021 ha stabilito che, a partire dal 1 novembre 2021, il divieto generalizzato del subappalto oltre il limite del 30% non sia più operativo. E' stato, infatti, riscritto il comma secondo dell'art. 105, con esclusione del limite in precedenza previsto.

In che percentuale si può subappaltare?

Secondo i chiarimenti forniti dall'ANAC nella Del. 6 ottobre 2021, n. 682, fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%.

Qual è il limite del subappalto?

105 c. 2 dlgs 50/2016 prevedeva un limite del 30% all'importo da poter subappaltare (contratto di lavoro, servizi, forniture). Il decreto sblocca cantieri (dl 32/2019) ha innalzato il limite al 40%. Il decreto milleproroghe (dl 183/2020) ha spostato il limite fino al 30 giugno 2021.

Come funziona il Subappalto in edilizia?

Lavori edili in subappalto: cosa sono? I lavori edili in subappalto sono esattamente ciò che il nome suggerisce: contratti con il quale un appaltatore regolarmente incaricato dal committente, subappalta a terzi l'esecuzione dei lavori o di una parte di essi.

20/07/2022 - Il subappalto e gli altri sub contratti