Come è definita nel d lgs 81 08 la movimentazione manuale dei carichi?

Domanda di: Dott. Sarita Leone  |  Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023
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Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

Qual è la definizione secondo l'art 167 del d lgs 81 08 di movimentazione manuale dei carichi?

Si intende per movimentazione manuale di carichi qualsiasi attività che comporti operazioni di trasporto o di sostegno di un carico per opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico.

Quale allegato del d lgs 81 08 si occupa della valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi?

Il riferimento legislativo per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è costituito dal Titolo VI e dall'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08.

Che cosa si intende per MMC?

Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono le attività di trasporto, sostegno, sollevamento, deposizione, spinta, tiraggio di un peso ad opera di uno o più lavoratori.

Quale il peso massimo raccomandato dal D Lgs 81 08?

Necessaria una distinzione di genere: secondo l'allegato XXXIII al D. Lgs 81/08 che fa riferimento alla ISO 11228 il limite massimo di pesi occasionali possibili da movimentare è individuato in 25 Kg per i lavoratori, 15 kg per le lavoratrici (e i lavoratori adolescenti maschi, 10 kg per le lavoratrici adolescenti).

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