Domanda di: Dr. Mariapia Pagano | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.6/5
(53 voti)
La lista come raggruppamento di candidati
Sulla scheda elettorale ogni lista è solitamente identificata da un nome e da un contrassegno grafico. L'elettore esprime il proprio voto tracciando una croce entro il rettangolo che li contiene e, se è previsto il voto di preferenza, scrivendo i nomi dei candidati
candidati
Nell'antica Roma, il candidato (candidatus) era colui che si presentava alle elezioni per una carica politica o amministrativa. Etimologicamente, il termine si riferisce al fatto che i candidati alle cariche politiche indossavano, per farsi riconoscere, una toga di un bianco particolarmente intenso (candida).
https://it.wikipedia.org › wiki › Candidato_(antica_Roma)
Le norme vigenti prescrivono che alla coalizione più votata sia attribuito almeno il 55% degli scranni nell'ambito del consiglio. La soglia di sbarramento è stabilita all'8% per le coalizioni e al 4% per le liste; dal 2014 il voto disgiunto non è ammesso.
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale.