Secondo il nuovo accordo l'imposta sui redditi viene applicata e trattenuta alla fonte, ossia in Svizzera. Ciò significa che, in virtù della convenzione tra Italia e Svizzera, chi ha le condizioni per essere definito frontaliere a tutti gli effetti, non deve pagare imposte in Italia.
Trattandosi di frontaliere nella fascia di 20km dal confine vediamo come avviene la tassazione: Imposta Svizzera: 100.000 * 15% (ipotetica aliquota di tassazione Svizzera) * 80% = 12.000 euro. Imposta in Italia: 90.000 (100.000 – franchigia) su cui viene applicata la tassazione per scaglioni IRPEF.
Come viene tassato un frontaliere fuori dalla fascia dei 20 km?
Invece, per coloro la cui residenza è in comuni oltre 20 km dal confine deve pagare le tasse anche in Italia, con una franchigia, come abbiamo visto, pari a 7.500 euro, che è detratta dal reddito totale sul quale si calcola l'imposta Irpef.
Come è tassato un italiano che lavora in Svizzera?
I nuovi frontalieri, cioè coloro che verranno assunti per lavorare in Svizzera dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo (2023), verranno assoggettati ad una tassazione sul reddito da lavoro dipendente pari all'80%. L'Italia quindi potrà imporre la sua tassazione sul reddito maturato all'estero.
A partire dal 1° febbraio 2023, quindi, il frontaliere italiano che lavora da remoto per conto del datore di lavoro svizzero non sarà più considerato tale; opereranno, conseguentemente, le ordinarie regole dell'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione tra i due Stati, che in sostanza prevedono la tassazione concorrente.