I bolli auto non pagati si cancellano principalmente per prescrizione triennale (se non notificati atti interruttivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo) o tramite ricorso in autotutela se la richiesta è illegittima. In caso di cartelle esattoriali, si può ottenere la rottamazione (definizione agevolata).
Per i bolli auto superiori a 1000€ non pagati dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2022 è possibile richiedere la rottamazione della cartella con uno sconto su sanzioni e interessi. Il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in cinque anni con un massimo di 18 rate.
La revoca del bollo auto riguarda principalmente la revoca della domiciliazione bancaria, che si effettua online tramite l'Area Personale Tributi della propria Regione (con SPID/CIE/CNS) o direttamente in banca, entro il mese precedente al pagamento. Altri casi di "revoca" (o cessazione dell'obbligo) includono la rottamazione, vendita o esportazione del veicolo, che devono essere registrati al PRA per evitare richieste future, e la gestione di fermi amministrativi tramite pagamento del debito o accordi specifici con l'ente creditore.
A chi acquista un veicolo a basso impatto ambientale, con o senza rottamazione di un veicolo “inquinante”, spetta l'esenzione dal pagamento del bollo auto per un numero di annualità che varia in base alle disposizioni in vigore nella propria regione/provincia autonoma di residenza.