Le ferie maturate e non godute si recuperano principalmente pianificandone la fruizione entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione (solitamente entro il 30 giugno dell'anno successivo). Se non fruite, le ferie non si perdono ma possono essere liquidate in busta paga solo alla cessazione del rapporto, previa richiesta formale.
In caso di ferie non godute, il dipendente può citare in giudizio l'azienda chiedendo il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, che dovrà essere opportunamente comprovato, più il godimento delle ferie.
In caso il dipendente non goda delle ferie maturate entro i termini previsti dalla Legge, l'azienda può essere sanzionata con un importo di 120-720 euro, che può arrivare a 480-1.800 euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, e a 960-5.400 se ne riguarda più di dieci.
Le ferie non godute si perdono? No, ma devono essere utilizzate entro 18 mesi dal termine dell'anno in cui sono maturate (di cui due settimane nell'anno di riferimento). Ad affermarlo è il Decreto Legislativo 66 appena citato: ciò significa che devono essere smaltite entro il 30 giugno dell'anno seguente.
Le ferie residue non si perdono, quindi restano a disposizione del dipendente. Per l'INPS tuttavia è come se queste fossero state utilizzate, quindi al datore di lavoro spetta l'obbligo di versare i contributi previsti.