Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo ...
Quali assenze interrompono il periodo di prova docenti?
La malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo. In caso di assenza per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l'Amministrazione può recedere dal contratto.
Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l'anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte. Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell'anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova.
In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.