Il periodo di prova si conta solitamente in giorni di effettivo lavoro, escludendo assenze come malattie, infortuni o ferie, che sospendono il conteggio. Nei contratti a termine, la norma prevede 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario. I giorni festivi e i weekend sono calcolati se inclusi nel contratto.
Cosa significa "periodo di prova 1 giorno ogni 15"?
Per i contratti a termine, la durata del periodo di prova è ora fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto.
Cosa si intende per giorni lavorativi nel periodo di prova?
La durata della prova indicata nella lettera di assunzione può essere definita in giorni di calendario o in giorni di effettiva prestazione lavorativa. In questo ultimo caso non sono computabili i giorni di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, permessi, sciopero, ecc).
In particolare, per i contratti a termine, la legge prevede che la durata del periodo di prova sia proporzionata alla durata del rapporto, con il criterio di un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario, fatte salve le disposizioni più favorevoli prevista dalla contrattazione collettiva.
Cosa si intende per 30 giorni di lavoro effettivo?
94/2015, l'INPS ha specificato che “Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S”.