Domanda di: Danthon Bruno | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
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Se è il dipendente a licenziarsi, l'incapacità di lavoro non ha alcun effetto sul periodo di preavviso, che rimane invariato. Se invece il dipendente viene licenziato dal datore di lavoro, il periodo di preavviso viene interrotto per tutta la durata dell'incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio.
Il preavviso di dimissioni deve essere dato dai lavoratori subordinati che intendono interrompere il loro rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dal loro Contratto Collettivo Nazionale. In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore non è tenuto a rispettare tale obbligo.
In caso di mancato preavviso da parte del dipendente, scatta la cosiddetta “indennità di mancato preavviso” o “indennità sostitutiva del preavviso“. Questa viene pagata mediante trattenuta sulle somme che l'azienda deve versare all'atto della cessazione del rapporto (eventuale ultima mensilità e/o TFR).
Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.
Dimissioni: la rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro fa venir meno il diritto alla relativa indennità sostitutiva. L'istituto del preavviso. Il recesso di una delle parti dal vincolo contrattuale costituisce un atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo.