Al contrario di ritiro e sospensione – la patente revocata non può più essere recuperata, ammesso che non si sostenga (da zero quindi) un nuovo esame di guida. Esame che tra l'altro non potrà essere sostenuto se non dopo due anni la revoca della patente.
Nell'ipotesi di superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h è prevista la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. Qualora si compia una recidiva di quest'ultima infrazione sarà disposta la revoca della patente.
La revoca della patente di guida è un atto definitivo che comporta la perdita di validità del documento. La persona a cui viene revocata la patente per poter ritornare a guidare deve rifare, dopo un certo periodo di tempo, il percorso per il conseguimento di un nuovo titolo di guida (esame teorico e pratico).
Quando parliamo di ritiro della patente intendiamo la materiale sottrazione del documento da parte degli agenti del traffico a seguito della specifica infrazione commessa. Il ritiro può poi comportare: la successiva sospensione o revoca, la restituzione dello stesso documento.
L'art. 219 del Codice della Strada sancisce chiaramente che in caso di revoca come sanzione accessoria il titolare non potrà conseguire un' altra patente per almeno 2 anni. Inoltre se la revoca è dovuta a guida recidiva con alcol o sostanze stupefacenti, il lasso di tempo diventa di 3 anni.