Essere iscritti nel registro delle notizie di reato (noto come registro degli indagati) segna l'inizio formale delle indagini preliminari a proprio carico, garantendo il diritto alla difesa tecnica. Non implica colpevolezza né effetti negativi automatici (es. licenziamento), ma avvia il procedimento penale, permettendo all'indagato e al suo avvocato di visionare gli atti, depositare memorie, ed eventualmente richiedere informazioni tramite l'istanza ex art. 335 c.p.p..
Cosa comporta l'iscrizione nel registro degli indagati?
Il nuovo art. 335-bis c.p.p. prevede che «la mera iscrizione nel registro [degli indagati] di cui all'articolo 335 non [possa], da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».
Essere indagati non significa essere colpevoli: si tratta della fase iniziale del procedimento penale, mirata a raccogliere prove per stabilire se ci siano elementi sufficienti per procedere con un'accusa formale e iniziare quindi un processo.
Si può essere indagati per un periodo che varia da 6 mesi fino a un massimo di 2 anni, a seconda della gravità del reato, con la possibilità di proroghe, ma i termini massimi sono definiti dal Codice di Procedura Penale (Art. 407 c.p.p.) per i reati comuni (12 mesi + proroga fino a 18 mesi), reati gravi (18 mesi + proroga fino a 24 mesi) e contravvenzioni (6 mesi).
Come sapere se si è iscritti nel registro degli indagati?
CHE COS'È: Chi vuole sapere se il proprio nome è stato iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve depositare richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio Casellario Giudiziale.