Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
L'articolo 4 afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Tuttavia, non si tratta di un diritto positivo: lo Stato, infatti, non deve trovare lavoro a ciascun individuo, ma si deve impegnare a creare le condizioni affinché ciascuno trovi un lavoro.
Al pari di altri articoli, anche l'art. 4 sottolinea l'importanza del lavoro. Il diritto al lavoro è qui inteso come principio e non come norma giuridica: detto in altri termini, lo Stato ha il dovere di sviluppare le condizioni idonee a che ciascuno possa lavorare, non il dovere di trovare un lavoro a chi ne è privo.
Come nasce l'articolo 4 della Costituzione italiana?
Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo: «La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi.
5 sancisce dunque il riconoscimento di autonomia agli enti locali, cui la legislazione statale è chiamata ad adeguarsi. L'autonomia consiste nel potere dell'ente di determinare liberamente le proprie regole di organizzazione e azione, seppur all'interno della “cornice” delineata dal legislatore.